IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE
Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009
Articolo 1 – Principi Generali
- L’infermiere esercita la professione con responsabilità, rispetto della vita, della dignità e dei diritti della persona.
- Promuove la salute, previene la malattia, cura e allevia la sofferenza, nel rispetto dei principi etici e professionali.
Articolo 2 – Rispetto e Cura della Persona
- L’infermiere tutela il diritto alla salute e garantisce cure appropriate senza discriminazioni di età, genere, etnia, religione, cultura o condizioni economiche.
- Rispetta la volontà della persona assistita, assicurandosi che le decisioni siano consapevoli e informate.
Articolo 3 – Relazione con la Persona Assistita
- Stabilisce una relazione di fiducia, basata sulla comunicazione, sull’ascolto attivo e sulla comprensione.
- Protegge la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione.
Articolo 4 – Autonomia e Responsabilità
- L’infermiere agisce con autonomia e competenza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte assistenziali.
- Riconosce i propri limiti professionali e collabora con altri professionisti sanitari per garantire la migliore assistenza possibile.
Articolo 5 – Educazione e Formazione Continua
- Si impegna in un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e competenze per assicurare un’assistenza basata su evidenze scientifiche.
- Promuove la diffusione della cultura della salute e partecipa ad attività di formazione e ricerca.
Articolo 6 – Rispetto del Contesto Sociale e Ambientale
- L’infermiere opera nel rispetto dell’ambiente e sostiene pratiche assistenziali sostenibili.
- Contribuisce alla promozione della salute pubblica e alla riduzione delle disuguaglianze.
Articolo 7 – Obblighi Deontologici
- È tenuto a denunciare situazioni di abuso, violenza o negligenza nei confronti delle persone assistite.
- Rifiuta comportamenti non etici e si oppone a pressioni che compromettano la qualità dell’assistenza.
Articolo 8 – Disposizioni Finali
- Il presente Codice Deontologico costituisce riferimento per la condotta professionale degli infermieri.
- Eventuali violazioni sono soggette a valutazione da parte degli organi competenti.
Approvato dal Consiglio Nazionale degli Infermieri.